Con la Brexit molte regole di importazione per categorie merceologiche sono cambiate.

In particolare in questo documento facciamo riferimento alle esportazioni di prodotti ortofrutticoli.

Saranno richieste le dichiarazioni d’importazione complete o l’uso di procedure semplificate, se autorizzate, (Simplified Customs Declarations Processes – “SCDP”, precedentemente note come “CFSP”) e pagamento delle tariffe pertinenti all’importazione.

Pre-notifica tramite l’IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed system)per le importazioni in GB di prodotti di origine animale, sottoprodotti animali e alimenti ad alto rischio non di origine animale, insieme alla pre-notifica per piante e prodotti vegetali a basso rischio.

Inoltre dal  1° gennaio 2022, i porti/terminali britannici che ricevono merci dall’UE potranno scegliere tra due modelli per il controllo doganale:

  • il modello di deposito temporaneo (che permette alle merci di essere immagazzinate per un massimo di 90 giorni in una struttura approvata dal governo prima che venga emessa una dichiarazione)
  • o il nuovo modello di pre-lodgement o pre-deposito (sviluppato come alternativa per le località di confine che non dispongono dello spazio e delle infrastrutture adeguate per operare un modello di deposito temporaneo).

Esempio dell’iter per vendere prodotti ortofrutticoli in UK

L’esportatore italiano Gamma srl vende carciofi in Gran Bretagna (GB), la società italiana da diversi anni opera con il Regno Unito è consapevole che essendo GB uscita dall’UE deve preparare una serie di documenti per effettuare la sua esportazione.

Il trasporto è affidato alla società Beta srl italiana, mentre il ns acquirente inglese società Smith ltd acquista i carciofi dall’Italia. Si noti che anche la stessa società inglese è consapevole che alcune regole sono cambiate.

L’azienda italiana deve possedere a priori un codice EORI (ECONOMIC OPERATORS REGISTRATION AND IDENTIFICATION)

I documenti che la società italiana deve preparare sono:

  1. Richiesta CERTIFICATO FITOSANITARIO;
  2. DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE (richiesta prima del carico);
  3. DICHIARAZIONE SOMMARIA DI USCITA DALL’UE ;
  4. DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE DALL’UE.

La società di Trasporti Italiana Beta srl fornisce i dettagli della merce con pre notifica utilizzando un sistema informatico di carico del certificato fitosanitario (si specifica che la società di trasporti dovrà avere un codice EORI UE e GB per poter utilizzare i sistemi di frontiera e doganali nell’UE e GB).

Nel caso si intenda affidare le pratiche doganali a società specializzate le società devono avere il codice EORI.

Se si fa richiesta del codice EORI,questo è collegato alla propria azienda anziché alle singole importazioni/esportazioni.

La richiesta del codice EORI è necessaria per tutte e 3 le aziende coinvolte nel processo di vendita.

Novità a partire da luglio 2022

Dal 01.07.2022 le cose diventano più elaborate:

L’esportatore Italiano entra nel Regno Unito attraverso un punto d’ingresso stabilito e autorizzato e dovrà assicurarsi di possedere il certificato fitosanitario con la merce.

Anche l’azienda di trasporto dovrà compilare una dichiarazione sommaria di entrata mentre l’acquirente inglese riceverà la sua merce nei locali.

La cosa importante è stabilire tra acquirente e venditore quale incoterms utilizzare in base ad accordi convenuti.

In questo esempio è importante analizzare le varie fasi e le responsabilità:

  • La società italiana sarà responsabile di tutte le procedure di esportazione;
  • La società inglese sarà responsabile delle procedure di importazione
  • La società di trasporti sarà responsabile delle dichiarazioni di sicurezza.

Schema regole di esportazione di prodotti ortofrutticoli nel Regno Unito:

1° gennaio 2022 Saranno richieste le dichiarazioni d’importazione complete o l’uso di procedure semplificate (Simplified Customs Declarations Processes – “SCDP”, precedentemente note come “CFSP”) se autorizzate e pagamento delle tariffe pertinenti all’importazione. Pre-notifica tramite l’IPAFFS per le importazioni nel Regno Unito di prodotti di origine animale, sottoprodotti animali e alimenti ad alto rischio non di origine animale, insieme alla pre-notifica per piante e prodotti vegetali a basso rischio.

1° luglio 2022 Certificati sanitari di esportazione presentati all’IPAFFS per le importazioni nel Regno Unito di: animali vivi, prodotti di origine animale (POAO) e sottoprodotti di origine animale (SOA). Dichiarazione sommaria di entrata (ENS – Entry Summary Declaration) Requisiti delle dichiarazioni di sicurezza richiesti per le importazioni nel Regno Unito. Certificati fitosanitari per prodotti vegetali a basso rischio e controlli fisici sulle merci SPS ai posti di controllo frontalieri (BCP)

Si precisa che, come misura provvisoria, i prodotti biologici esportati dall’UE verso il Regno Unito non richiederanno un certificato d’ispezione (COI) fino al 1° luglio 2022.

Dal 1° luglio 2022, i prodotti biologici esportati dall’UE verso il Regno Unito richiederanno un certificato d’ispezione GB (COI). A tale scopo l’importatore utilizzerà il sistema di importazione biologica GB manuale provvisorio. Per richiedere i moduli per questo sistema, si dovrà contattare il proprio organismo di controllo di prodotti organici. Qui è possibile consultare l’elenco di organismi di controllo approvati https://www.gov.uk/guidance/organic-food-uk-approved-control-bodies.

Per maggiori informazioni si suggerisce di far riferimento al sito www.gov.uk.

In sintesi possiamo dire che l’Accordo di commercio e cooperazione tra UE e Regno Unito consente l’importazione e l’esportazione senza dazi di alcuni prodotti UE e UK. Le Regole di origine nell’Accordo di commercio e cooperazione tra UE e Regno Unito garantiscono che solo le merci prodotte nel Regno Unito o nell’UE beneficino dell’accordo a tariffa zero. Se i commercianti non dimostrano di adempiere alle regole di origine del prodotto con la documentazione pertinente, non possono beneficiare delle tariffe zero concordate con l’UE. 

Ada Lattanzio

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